Guida al DM 37/08 e all’obbligo di progettazione da parte di un professionista iscritto all’albo

Il decreto parla chiaro all’art. 5 comma 2. In base a diverse variabili, quali la superficie in metri quadri, alla potenza impegnata, alla destinazione d’uso e al livello di rischio dell’ambiente scatta o meno l’obbligo di progetto da parte di un professionista iscritto all’albo.

dm 37-08

Vediamo i vari casi.

CASO RESIDENZIALE (art. 5 comma 2 lettera a)

Utenze condominiali e utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 𝟲 𝗸𝗪 e/o Utenze domestiche di unità abitative con superfice maggiore di 𝟰𝟬𝟬 𝗺𝗾

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AL COMMERCIO E AL TERZIARIO (art. 5 comma 3 lettera c)

Utenze alimentate con una tensione superiore a 1 kV o Utenze alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 𝟲 𝗸𝗪 e /o superficie superiore a 𝟮𝟬𝟬 𝗺𝗾;

AMBIENTI SPECIALI (art. 5 comma 2 lettera d)

🔌Locali medici

🔌Locali con pericolo di esplosione (ATEX)

🔌Locali a maggior rischio in caso di incendio (MARCI), ad esempio segherie, locali zootecnici etc..

🔌Attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

In tutti gli altri casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Link al DM 37/08

Modifiche al D.M. 37/2008 introdotte dal decreto 17 luglio 2025, n. 130

N.B: Sia il progetto redatto da un professionista iscritto all’albo che lo schema redatto dall’installatore sono chiamati dal decreto “progetto”.

Se hai bisogno della progettazione da parte di un professionista abilitato contatta lo studio.